REQUISITI DI SICUREZZA
Durante l’accesso allo stabilimento balneare e all’interno delle aree riservate:
1. il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso,
2. chiunque, nella zona balneare, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di Sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo,
3. ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: – condurre il cane con adeguato guinzaglio; – tenere sempre una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; – affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; – assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare;
4. all’interno delle aree attrezzate, i cani devono essere custoditi esclusivamente al di sotto delle zone ombreggiate loro assegnate, il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d’ombra purché il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo dell’animale.
C) REQUISITI IGIENICO SANITARI
1. Lo stabilimento balneare deve dotarsi di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette, a disposizione dei clienti interessati, per la raccolta delle deiezioni animali.
2. La rimozione e l’eliminazione delle deiezioni, attraverso gli appositi contenitori dei rifiuti, deve essere prontamente effettuata dal proprietario o dal detentore degli animali.
3. L’accesso all’area attrezzata è consentito a quei cani che producono attestazione da parte di un veterinario di avvenuta: – vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di dodici mesi precedenti, nei confronti di “cimurro”, “epatite infettiva canina” e “leptospirosi” – un trattamento, da non meno di 2 giorni e non più di 20 giomi precedenti, nei confronti di “echinococcosi” – un trattamento per parassitosi esterne – un trattamento insettorepellente.
4. Oltre al rispetto di quanto stabilito al punto precedente, i cani provenienti dall’estero devono soddisfare i requisiti, dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n. 576/2012..
5. Il titolare dello stabilimento deve rastrellare e pulire, ogni sera prima della chiusura degli impianti, l’area riservata agli animali per eliminare eventuali deiezioni o residui non rimossi. Inoltre, deve lavare e disinfettare eventuali attrezzature, dedicate e distinguibili, utilizzate dagli animali (come ciotole o lettini, ecc.) prima del loro riutilizzo.
D) DIVIETI
1. E’ vietata la sosta di cani al di fuori delle aree autorizzate secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. E’ vietato l’accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell’incolumità pubblica.
3. E’ vietata la permanenza nelle zone autorizzate ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero, comunque, pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete della spiaggia.
4. E’ vietato l’accesso degli animali ad eventuali piscine o alle docce dello stabilimento balneare. E’ consentito l’accesso dei cani a docce loro dedicate, conformi alle norme stabilite sulla raccolta delle acque reflue in spiaggia e opportunamente segnalate.
5. E’ vietato abbeverare gli animali direttamente alle fontanine o alle docce degli stabilimenti balneari se non appositamente dedicate e segnalate, analogamente al punto precedente. In assenza di strutture dedicate, i proprietari o i detentori di cani dovranno servirsi di apposite ciotole.
6. E vietato, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, l’accesso alle aree attrezzate ai cani di sesso femminile in evidente fase estrale.
E) REQUISITI GENERALI
1. Il concessionario dello stabilimento fornisce, al proprietario o al detentore del o dei cani che intende fruire delle aree attrezzate, le corrette informazioni e/o la rispettiva documentazione circa i contenuti nell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2016 e del presente regolamento.
2. Il proprietario o il detentore del cane, prima di fruire delle aree autorizzate, sottoscrive un atto (secondo il modello allegato) nel quale dichiara: – le proprie generalità, – il segnalamento del o dei cani che accedono alle aree autorizzate, – il possesso dei requisiti sanitari, di cui ai punti C)3 e C)4., – l’impegno a consegnare la documentazione relativa alle vaccinazioni di cui al punto precedente, in seguito ad eventuale richiesta degli organi di vigilanza, – l’assenza delle prescrizioni restrittive a suo carico, di cui al punto D)2., – la conoscenza delle disposizioni contenute nell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia R il consenso alla acquisizione dell’atto da parte degli organi di vigilanza incaricati.
3. L’atto di cui al punto precedente è trattenuto dal titolare dello stabilimento.
4. Il concessionario dello stabilimento deve correttamente informare, sulla destinazione d’uso, eventuali clienti senza animali al seguito ai quali, per svariate esigenze, fosse assegnato un ombrellone compreso nelle aree attrezzate per animali d’affezione ed acquisirne il consenso formale. Nel caso di aree per l’accoglienza di animali d’affezione diversi dai cani Valgono per quanto applicabili i requisiti di cui ai punti A, B, C, D, E, e quanto previsto dalla Legge R. n 5 del 2005 e successive modifiche , per le norme di benessere, compresi gli spazi e condizioni di sicurezza, riferite alla specie detenuta.
DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE PER L’ACCESSO DI UTENZA BALNEARE CON AL SEGUITO IL PROPRIO CANE ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA BALNEAZIONE
Come lo scorso anno, anche in questa stagione balneare, in via sperimentale, sarà consentito all’utenza balneare con al seguito il proprio cane la permanenza e il bagno in mare anche con i cani dalle ore 6,00 alle ore 07,30 e dalle ore 19,00 fino al tramonto di ogni giorno e solo per il periodo della stagione balneare estiva nelle spiagge libere di seguito elencate:
a) spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari n. 51 e n. 52;
b) spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari n. 77 e n. 78;
c) spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari n. 132 e n. 134.
37 Preliminarmente al loro utilizzo, nelle suddette spiagge libere verrà esposta la cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari o possessori dei cani.
38 L’accesso dei cani alle suddette spiagge libere ai fini della balneazione potrà avvenire alle seguenti condizioni:
a) Potranno accedere solo i cani che siano regolarmente iscritti all’anagrafe canina;
b) I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
c) I cani devono essere in regola con le vaccinazioni;
d) I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
e) E’ interdetto l’accesso ai cani di sesso femminile in periodo estrale “calore”;
f) Il proprietario o possessore del cane ha l’obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità competenti;
g) Il proprietario o possessore del cane deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia.
39 Presso le spiagge libere, di cui al precedente punto 36, sarà consentito raggiungere ai fini di balneazione lo specchio acqueo antistante le spiagge medesime nel rispetto e nei limiti delle seguenti condizioni/prescrizioni:
a) per raggiungere lo specchio acqueo è obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
b) nel tratto di arenile, destinato alla passeggiata (battigia), che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo antistante la spiaggia medesima è vietata la sosta e la passeggiata dei cani;
c) i proprietari o possessori del cane devono rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dai cani compreso lo strato di sabbia coinvolto, da riporre negli appositi contenitori per i rifiuti;
d) Ai fini di quanto previsto dal precedente punto c) i proprietari o possessori del cane devono essere muniti di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni;
e) dovrà essere garantita la presenza del proprietario o possessore del cane anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo;
f) l’accesso allo specchio acqueo è consentito solo con tempo e mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo marine favorevoli;
g) il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale. Al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane.